| Legge 8 Febbraio 1948, n. 47 |
| IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA Art. 1 - (Definizione di stampa o stampato) Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati) Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione,
nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste,
dell'editore. Art. 3 - (Direttore responsabile) Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. Art. 4 - (Proprietario) Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se
cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti
per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Art. 5 - (Registrazione) Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato
registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione
la pubblicazione deve effettuarsi. Art. 6 - (Dichiarazione dei mutamenti) Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella
dichiarazione prescritta dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova
dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici
giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti. Art. 7 - (Decadenza della registrazione) L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno. Art. 8 - (Risposte e rettifiche) Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire
gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le
dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate
immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni
da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché
le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di
incriminazione penale. Art. 9 - (Pubblicazione obbligatoria di sentenze) Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale. Art. 10 - (Giornali murali) Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di
pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle
disposizioni della presente legge. Art. 11 - (Responsabilità civile) Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Art. 12 - (Riparazione pecuniaria) Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato. Art. 13 - (Pene per la diffamazione) Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000. Art. 14 - (Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza) Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle
pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la
sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a
offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento
alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono
aumentate. Art. 15 - (Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante) Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti. Art. 16 - (Stampa clandestina) Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico
senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è
punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
500.000. Art. 17 - (Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati) Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000. Art. 18 - (Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6) Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000. Art. 19 - (False dichiarazioni nella registrazione di periodici) Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'art. 483 del Codice penale. Art. 20 - (Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati) Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano
state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la
vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non
costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 21 - (Competenza e forme del giudizio) La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al
tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Art. 22 - (Periodici già autorizzati) Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti la registrazione prescritta dall'articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 23 - (Abrogazioni) Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge. Art. 24 - (Norme di attuazione) Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge. Art. 25 - (Entrata in vigore della legge) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Codice penale Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo
divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni
di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non
periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila. |