| Legge 5 Agosto 1981, n. 416 |
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Legge 5 agosto 1981, n. 416 - Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l’editoria
TITOLO I Disciplina
delle imprese editrici di quotidiani e periodici. 1.
Titolarità
delle imprese. L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime. (Comma così modificato dall'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62) Agli
effetti della presente legge le societa` in accomandita semplice debbono
in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche. Quando
l’impresa e` costituita in forma di societa` per azioni, in accomandita
per azioni o a responsabilita` limitata, le azioni aventi diritto di voto
o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa` in nome
collettivo, in accomandita semplice o a societa` a prevalente
partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata
di dette azioni. Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché dell’ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d’ufficio dell’impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Comma così modificato dall'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62) Le
azioni o quote di societa` editrici intestate a soggetti diversi da quelli
di cui ai due commi precedenti da data anteriore all’entrata in vigore
della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla meta` di quelle
aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell’articolo
2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a
condizione che: a)
sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio
dell’editoria, la conoscenza della proprieta` — diretta o indiretta
— di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le
persone fisiche o le societa` per azioni quotate in borsa o gli enti
morali che — direttamente o indirettamente — ne detengono la
proprieta` o il controllo; b)
sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della
societa` che esercita la impresa editrice, di aver provveduto a notificare
ai loro titolari l’interdizione dal diritto di voto nelle assemblee
sociali, ordinarie e straordinarie, della societa` stessa e di aver
provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti
i soci; c)
rimanga immutato l’assetto proprietario di cui alla lettera a)
del presente comma, salvo che ricorra l’ipotesi di cui al precedente
quarto comma. (Comma aggiunto dall’art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137.
La lettera c è stata successivamente aggiunta dall’art.1, legge
25 febbraio 1987, n. 67) È
vietata l’intestazione a societa` fiduciarie della maggioranza delle
azioni o delle quote delle societa` editrici di giornali quotidiani
costituite in forma di societa` per azioni o in accomandita per azioni o a
responsabilita` limitata o di un numero di azioni o di quote che,
comunque, consenta il controllo delle societa` editrici stesse ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni
o le quote delle societa` che direttamente o indirettamente controllino le
societa` editrici di giornali quotidiani. (Comma cosi` sostituito
dall’art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1 e successivamente dall'art. 2
della legge 7 marzo
2001, n. 62). Le
imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio
dell’editoria di cui all’articolo 10, per la iscrizione sul registro
di cui all’articolo 11: a)
le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche´ i
trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive; b)
i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in
uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula; c)
qualora l’impresa sia costituita in forma societaria, l’elenco
dei soci titolari con il numero delle azioni o l’entita` delle quote da
essi possedute, nonche´ degli eventuali aventi diritto di intervenire
all’assemblea che approva il bilancio della societa`, entro trenta
giorni dalla data dell’assemblea stessa (Lettera cosi` sostituita
dall’art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1); d)
nei casi in cui l’impresa e` costituita in forma di societa` per
azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita` limitata,
l’elenco dei soci delle societa` alle quali sono intestate le azioni o
le quote della societa` che esercita l’impresa giornalistica o delle
societa` che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche´
il numero delle azioni o l’entita` delle quote da essi possedute. Le
persone fisiche e le societa` che controllano una societa` editrice di
giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni
o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta
alla societa` controllata ed al servizio dell’editoria entro trenta
giorni dal fatto o dal negozio che determina l’acquisizione del
controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati
come tali nell’articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente,
salvo prova contraria, l’influenza dominante prevista dal primo comma
dell’articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di
carattere finanziario o organizzativo che consentono: a)
la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero b)
il coordinamento della gestione dell’impresa editrice con quella
di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini
di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero c)
una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai
soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei
rapporti stessi; ovvero d)
l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal
numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero e)
l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base
all’assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e
dei dirigenti delle imprese editrici nonche´ dei direttori delle testate
edite (Lettera cosi` sostituita dall’art. 1, L. 10 gennaio 1985, n.
1). I
partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un
consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro possono intestare
fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le
azioni o le quote di societa` editrici di giornali quotidiani o periodici (Comma
cosi` sostituito dall’art. 1, L.
25 febbraio 1987, n. 67). In
tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel
comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di
cui all’articolo 11 documentazione autenticata delle delibere
concernenti l’intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione
di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l’intestazione
stessa viene effettuata. Quando
una societa` a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico
vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa`
editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al
servizio dell’editoria. Sono
puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell’art. 5 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che
violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano
agli amministratori delle societa` alle quali sono intestate le azioni o
le quote della societa` alle quali sono intestate le azioni o le quote
della societa` che esercita l’impresa giornalistica o delle societa` che
comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano
alle imprese editrici di giornali quotidiani l’elenco dei propri soci. (Comma
cosi` sostituito dall’art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137). [Le
societa` per azioni di cui ai commi primo, secondo e terzo sono in ogni
caso sottoposte alla disciplina di cui al D.L. 8 aprile 1974, n. 95,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216]
(Comma abrogato dall’art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137). Dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le
societa` a prevalente partecipazione statale, nonche´ quelle da esse
controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove
partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non
abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all’attivita` dell’ente o
della societa`. A
tutti gli effetti della presente legge e` considerata impresa editoriale
anche l’impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di
contratti di affitto o di affidamento in gestione. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l’attività d’impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all’esercizio dell’impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. (Comma aggiunto dall'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62) (Il
testo dell’art. 2359 del codice civile, cosi` come modificato dal D.Lgs.
9 aprile 1991, n. 127, Attuazione delle Direttive CEE n. 78/660/CEE e n.
83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e
consolidati, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della legge 26 marzo 1990, n.
69, e` il seguente: Art.
2359. (Societa` controllate e societa` collegate). — Sono considerate
societa` controllate: 1)
le societa` in cui un’altra societa` dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2)
le societa` in cui un’altra societa` dispone di voti sufficienti
per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3)
le societa` che sono sotto influenza dominante di un’altra
societa` in virtu` di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai
fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano
anche i voti spettanti a societa` controllate, a societa` fiduciarie e a
persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa` sulle quali un’altra societa` esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria puo` essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa` ha azioni quotate in borsa) 2.
Trasferimento di azioni. Deve
essere data comunicazione scritta al servizio dell’editoria, per le
relative iscrizioni nel registro di cui all’articolo 11, di ogni
trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di
proprieta` di societa` editrici di giornali quotidiani, che interessino
piu` del dieci per cento del capitale sociale o della proprieta`. Tale
limite e` ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta`,
qualora il trasferimento riguardi azioni di societa` editrici di giornali
quotidiani quotate in borsa. (Comma cosi` sostituito dall’art. 2,
L. 25 febbraio 1987, n. 67). La
comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su
tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa. Nella
comunicazione devono essere indicati l’oggetto del trasferimento, il
nome, o la ragione o denominazione sociale, dell’avente causa, nonche´
il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene
effettuato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai
trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu` soggetti
collegati ai sensi dell’art. 2359 del codice civile vengono a disporre
di una quota di capitale o di proprieta` superiore ai limiti indicati al
primo comma del presente articolo (Comma cosi` sostituito dall’art.
2, L. 25 febbraio
1987, n. 67). Nel
caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra i soci di societa`
titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il
controllo, coloro che stipulano l’accordo o partecipano alla
costituzione del sindacato hanno l’obbligo di effettuare la
comunicazione di cui al primo comma. Le
disposizioni del presente articolo si estendono altresi` al trasferimento
di azioni, partecipazioni o quote di proprieta` delle societa`
intestatarie di azioni o quote di societa` editrici di giornali
quotidiani. L’avente
causa o, se si tratta di societa`, il legale rappresentante, nonche´ i
soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni
previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la
multa non inferiore a lire due milioni. Il
trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa` editrici a
soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e` nullo. È
parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di
societa` intestatarie di azioni o quote di societa` editrici nelle ipotesi
in cui l’assetto della proprieta` che ne derivi risulti contrario al
disposto del quarto comma del precedente articolo. (Comma
aggiunto dall’art. 2, L. 30 aprile 1983, n. 137, e poi cosi` sostituito
dall’art. 2, L. 10 gennaio 1985, n. 1) 3.
Intestazione a societa` con azioni quotate in borsa. Le
societa` con azioni quotate in borsa che esercitano l’impresa editrice
di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto
di voto o di quote di societa` editrici di giornali quotidiani o di
societa` intestatarie di azioni o quote di societa` editrici di giornali
quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini
dell’applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma
dell’articolo 1. Ai
fini dell’applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma
dell’art. 1 l’intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai
sensi degli artt. 14 e 33 del codice civile e` parificata
all’intestazione a persone fisiche. Le
societa` con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute
alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma
dell’articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione
dell’elenco degli aventi diritto al voto nell’assemblea di
approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu`
del due per cento del capitale sociale (Comma così modificato
dall’art.2, terzo comma, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67). Quanto
disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa` che
abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione
dei bilanci previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. (Comma
sostituito prima dall’art. 3, L. 30 aprile 1983, n. 137 e poi
dall’art. 3, L. 10 gennaio 1985, n. 1). 4.
Concentrazioni nella stampa quotidiana. (Abrogato
dall’art. 3, L. 25 febbraio 1987, n. 67). 5.
Cessazione di testata giornalistica. Quando
un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o
settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio
dell’editoria, e alle rappresentanze sindacali aziendali. Nel
caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o
settimanale la cui testata sia di proprieta` dell’editore, la
cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo
comma del successivo articolo 6, se intendono acquistare la testata
stessa, devono comunicare l’offerta all’editore e al servizio
dell’editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma
precedente. Qualora
entro il medesimo termine all’editore pervengano altre offerte di
acquisto a condizioni piu` vantaggiose, esse sono comunicate
dall’editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai
rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma
precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro
quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle piu`
vantaggiose, purche´ il contratto definitivo sia stipulato entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. Al
di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata e` ceduta
alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di
vendita e` determinato da un collegio arbitrale composto da due membri
designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in
difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio. Nel
caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale
quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta` di un soggetto
diverso dall’editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo
comma, hanno facolta` di subentrare nel contratto di cessione in uso della
testata alle stesse condizioni gia` praticate con il precedente editore. Nel
caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre
un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata
dall’attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza
della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma,
provvede a diffidare l’editore assegnando un congruo termine per la
ripresa della pubblicazione. Ove l’editore non ottemperi alla diffida
nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la
testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui
l’editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui
l’editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il
consorzio hanno facolta` di subentrare nel contratto di cessione in uso
della testata medesima, alle stesse condizioni gia` praticate con
l’editore che ha sospeso le pubblicazioni. Nei
casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la
cooperativa o il consorzio di cui all’articolo 6 hanno facolta` di
avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle
medesime condizioni contrattuali gia` praticate con il precedente editore. Se
l’uso dei suddetti immobili ed impianti non e` regolato da contratto o
se questo scade prima di un anno dalla data dell’acquisto, deve essere
consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la
durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le
parti, e` determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al
quarto comma. 6.
Cooperative giornalistiche. Ai
fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le
societa` cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli
articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro
prefettizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n.
302, modificato dall’articolo 6 della L. 17 febbraio 1971, n. 127. Ai
fini della presente legge si intendono altresi` per cooperative
giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell’articolo 27 del
predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato
dall’articolo 5 della predetta L. 17 febbraio 1971, n. 127, tra una
societa` cooperativa composta da giornalisti e una societa` cooperativa
composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono
partecipare alla gestione dell’impresa. Gli
statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate
nell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di
altri lavoratori del settore, nonche´ limiti delle quote sociali in
misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni. Ai
fini della presente legge, le cooperative di giornalisti devono associare
almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto
di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e
clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui
all’articolo precedente, con l’impresa cessata ovvero che abbia
cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la
partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti
dell’impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva,
che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l’ammissione a socio
della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonche´ i
particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli
statuti stessi (Comma cosi` sostituito dall’art. 4, L.
25 febbraio 1987, n. 67). Le
cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento
dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel
caso di cui al precedente articolo 5, con l’impresa cessata ovvero che
abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono
consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne
facciano richiesta (Comma cosi` sostituito dall’art. 4, L. 25
febbraio 1987, n. 67). Tutte
le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto
personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi. Per
l’adozione delle decisioni di cui all’articolo precedente, i
rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti
convocano l’assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le
modalita` fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge. L’assemblea
dei giornalisti decide sull’acquisto della testata, per appello
nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione e`
favorevole all’acquisto, l’assemblea nomina, con voto limitato, uguale
e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita`
necessarie per la costituzione della cooperativa e per l’acquisto della
testata. Nel
caso in cui l’assemblea dei giornalisti decida l’acquisto della
testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro
rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti
stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli
aventi diritto, la costituzione di una societa` cooperativa per
partecipare alla gestione dell’impresa giornalistica. Ove tale decisione
venga adottata, l’assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto,
i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita` necessarie per
la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i
rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del
consorzio di cui al secondo comma. 7.
Bilanci
delle imprese.
(Abrogato
dall’art. 1, comma 46, D.L.
23 ottobre 1996, n. 545). 8.
Garante
dell’attuazione della legge [Al
fine di consentire la continuita` dell’azione di vigilanza del
Parlamento sull’attuazione della presente legge, e` istituito un organo
di garanzia] (Abrogato dall’art.1, legge 31 luglio 1997, n. 249) [Il
Garante dell’attuazione della presente legge presenta per il tramite del
Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell’editoria, alla
quale e` allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei
contributi erogati ai sensi della presente legge nonche´ dei dati di cui
al primo comma dell’articolo 12; riferisce, sulle materie affidategli,
alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i
rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste
dalla presente legge (Comma abrogato dall’art. 6, L. 6 agosto 1990, n.
223)]. 9.
Funzioni del Garante Il
Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della
presente legge, riceve tramite il servizio dell’editoria di cui
all’articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto,
lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell’articolo 1, dai commi
quinto e sesto dell’articolo 2, dai commi primo e secondo
dell’articolo 5 e dal sesto comma dell’articolo 12; riceve dal
servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l’accertamento
delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i
riconoscimenti di cui al quinto comma dell’articolo 24 e delle delibere
riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui
agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e
ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di
cui al primo comma dell’articolo 25 e comunicazione delle delibere
concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo. Il
Garante da` inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al
comma secondo dell’articolo 8, alle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle
comunicazioni di cui all’articolo 1, commi sesto, lettere a) e b),
settimo, nono e decimo, e all’articolo 2, commi primo, quinto e sesto. Il
Garante dell’attuazione della legge dell’editoria, nell’esercizio
delle funzioni di cui alla presente legge, puo` chiedere ai competenti
uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l’identita`,
la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino
intestatari di azioni o quote di societa` editrici di quotidiani o
periodici (Comma aggiunto dall’art. 5, L. 30 aprile 1983, n. 137). Il
Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi
insufficienti o inattendibili, puo` chiedere alla Magistratura di svolgere
le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato,
al fine di accertare l’effettiva titolarita` delle imprese editoriali e
della proprieta` delle testate, nonche´ la sussistenza dei rapporti di
carattere finanziario o organizzativo di cui all’ottavo comma
dell’articolo 1 (Comma cosi` sostituito dall’art. 1, L.
25 febbraio 1987, n. 67). Il
Garante esercita altresi` dinanzi al giudice competente l’azione di
nullita` degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti
dalla presente legge. (L'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ha abrogato il presente articolo, nella parte in cui dispone rispettivamente l’obbligo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per l’editoria e la stampa di comunicare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l’espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sull’accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250) 10.
Servizio dell’editoria. È
istituito il servizio dell’editoria. Fino a quando non si provvede
all’ordinamento previsto dall’articolo 95 della Costituzione, detto
servizio costituisce, con il servizio dell’informazione e con
l’ufficio della proprieta` letteraria, artistica e scientifica, la
direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprieta`
letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri. I
ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell’allegato II al
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 sono integrati da un numero di posti pari a
quelli previsti nel contingente stabilito nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 febbraio 1973, emanato a seguito del D.P.R. 31
marzo 1972, n. 170. Il predetto contingente viene soppresso. Si applicano
le disposizioni di cui all’art. 1, L. 30 settembre 1978, n. 583. La
dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale
della direzione generale di cui al primo comma e` determinata aumentando
nella misura del trenta per cento il numero del personale presente nel
ruolo di cui alla tabella II del D.P.R. 19 febbraio 1960, n. 212. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti
delle qualifiche dirigenziali, nonche´ le dotazioni organiche per ogni
qualifica funzionale. Alla
copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali si
provvede in base alle norme di cui ai DD.PP.RR. 10 gennaio 1957, n. 3, 3
maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077 tenuto conto della
riserva di posti di cui all’art. 14, L. 11 luglio 1980, n. 312. Il
capo del servizio dell’editoria fa parte del consiglio di
amministrazione di cui all’articolo 10, primo comma, del D.P.R. 19
febbraio 1960, n. 212, e successive modificazioni (Comma aggiunto
dall’art. 6, L. 30 aprile 1983, n. 137). [11.
Registro nazionale della stampa È istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta e` affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell’editoria. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di: 1)
giornali quotidiani; 2)
periodici o riviste, nei casi previsti dall’articolo 18; 3)
agenzie di stampa, nei casi previsti dall’articolo 18. I
soggetti di cui al secondo comma, all’atto della richiesta
dell’iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare: a)
una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale
rappresentante dell’impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la
ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la
proprieta` della testata edita, nonche´ di chi esercita l’attivita`
editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata; b)
copia dell’atto costitutivo, dello statuto e del verbale
dell’assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali, in
carica, nel caso in cui l’impresa proprietaria della testata o
l’impresa editrice siano costituite in forma di societa`; c)
una dichiarazione contenente l’elenco delle testate edite e, per
ciascuna di esse, l’indicazione del luogo di pubblicazione. Sono
altresi` soggette all’obbligo di iscrizione al medesimo registro
nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicita` sui
giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicita` sui
periodici di cui al primo e secondo comma dell’articolo 18. Queste,
all’atto della richiesta dell’iscrizione, devono depositare: a)
una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome
e il domicilio di chi esercita l’attivita` imprenditoriale; b)
copia dell’atto costitutivo, dello statuto e del verbale
dell’assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in
carica, nel caso che l’imprenditore sia una societa`; c)
una dichiarazione contenente l’elenco delle testate
giornalistiche servite. Le
variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e
quarto comma devono essere comunicate al servizio dell’editoria, entro
trenta giorni. Nel
caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non richiedano l’iscrizione
al registro nazionale della stampa, l’iscrizione stessa e` disposta
d’ufficio dal servizio dell’editoria, che ne da` immediata
comunicazione al Garante (Comma cosi` sostituito dall’art. 7, L. 30
aprile 1983, n. 137). Le
cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo
comma del presente articolo copia del registro di cui all’art. 5, L. 8
febbraio 1948, n. 47, e periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i
mutamenti di cui all’art. 6 della stessa L. 8 febbraio 1948, n. 47. Sono
puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell’art. 5 del D.L. 8
aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7
giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito
a provvedere da parte del servizio dell’editoria, violano le
disposizioni di cui ai primi undici commi dell’art. 1 e di cui
all’art. 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli
amministratori della societa` titolari di azioni o quote di societa`
editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, societa`
editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani
l’elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del
servizio dell’editoria. (Comma cosi` sostituito dall’art. 4, L. 10
gennaio 1985, n. 1). Gli
editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma
hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione
delle testate che essi pubblicano o servono e l’avvenuto adempimento
degli obblighi di comunicazione durante l’anno finanziario precedente. L’iscrizione
nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi
sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della
sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile. Il
registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro
istituito dall’art. 8, L.
6 giugno 1975, n. 172. (Per
la normativa di attuazione, v. D.P.C.M. 16 giugno 1980. Articolo abrogato,
unitamente a tutte le disposizioni concernenti la tenuta e
l’organizzazione del Registro nazionale della stampa, dall’art. 1, L.
31 luglio 1997, n. 249) 12.
Imprese concessionarie di pubblicita`. (Il
primo comma e` stato abrogato dall’art. 1, comma 46, D.L.
23 ottobre 1996, n. 545) Lo
stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle
imprese concessionarie di pubblicita`, integrati da un elenco che indichi
le testate delle quali la concessionaria ha l’esclusiva della
pubblicita`, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su
tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicita` (Comma
cosi` sostituito dall’art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1. Successivamente
il comma 2 e` stato sostituito dall’art. 1, comma 34, D.L.
23 ottobre 1996, n. 545). Nessuna
societa` concessionaria di pubblicita` puo` esercitare l’esclusiva per
un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per
cento di quella nazionale. La
concessionaria di pubblicita` che, a norma dell’articolo 1, ottavo
comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa
editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa
editrice non puo` esercitare l’esclusiva pubblicitaria per giornali
quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento
della tiratura globale dei quotidiani nell’anno solare precedente (Comma
cosi` sostituito dall’art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1. Successivamente
il comma 2 e` stato sostituito dall’art. 1, comma 34, D.L.
23 ottobre 1996, n. 545). È
vietato il collegamento o il controllo, a norma dell’articolo 2359 del
codice civile, di concessionarie di pubblicita` attraverso le quali si
eserciti l’esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di
cui alla presente legge. Al
fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le
concessionarie di pubblicita` sono tenute a comunicare al servizio
dell’editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all’articolo 11,
i dati relativi alla proprieta` ed alla gestione delle aziende stesse, nei
medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma
dell’articolo 1. (Ultimo
comma abrogato dall’art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1) 13.
Pubblicita` di amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con
esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla
pubblicita` su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al
settanta per cento delle spese per la pubblicita` previste in bilancio.
Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio. Per
la pubblicita` delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna
commissione e` dovuta alla impresa concessionaria di pubblicita` avente
contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica (Comma
cosi` modificato dall’art. 8, L. 30 aprile 1983, n. 137). La
Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al
Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali
affinche´ la destinazione della pubblicita`, delle informazioni e delle
campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di
equita`, di obiettivita` e di economicita`. La
Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicita`
finalizzata all’informazione sulle leggi e sulla loro applicazione,
nonche´ sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la
ripartizione di detta pubblicita` tenga conto delle testate che per loro
natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi,
quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro. Le
amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti
pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione,
anche se negativa, al Garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate
nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
Sono esenti dall’obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno
di 40.000 abitanti (Comma cosi` modificato dall’art. 8, L. 30 aprile
1983, n. 137). Le
amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono
destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali
quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del
presente articolo (Comma cosi` modificato dall’art. 8, L. 30 aprile
1983, n. 137). 14.
Autorizzazioni per la vendita. Al
fine di incrementare la diffusione e di realizzare l’economica gestione
della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell’esercizio delle
funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo
52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri di cui al successivo comma. Le
regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di
predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita,
si attengono alle seguenti prescrizioni: a)
deve essere prevista la consultazione delle associazioni piu`
rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e
delle organizzazioni sindacali piu` rappresentative a livello nazionale
dei rivenditori, nonche´ delle altre categorie che ne facciano richiesta; b)
per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle
autorizzazioni in ragione della densita` della popolazione, del numero
delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona
o quartiere, della entita` delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e
periodici, negli ultimi due anni, nonche´ delle condizioni di accesso; c)
per le zone turistiche, puo` essere previsto il rilascio di
autorizzazioni a carattere stagionale; d)
per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane si
deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso; e)
per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze
derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione alle
precedenti lettere b), c) e d). L’esercizio
delle rivendite fisse di cui al comma precedente puo` essere svolto
unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini fino al
terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma e` vietato
l’affidamento in gestione a terzi. L’affidamento in gestione e`
consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o
infortunio, o di superamento dell’eta` pensionabile. Le
autorizzazioni sono concesse con priorita` ai terzi cui e` stata affidata
la rivendita. Le
autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e
periodici sono rilasciate dai comuni in conformita` ai piani comunali
predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni. L’autorizzazione
per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici puo` essere
rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento
di altri settori merceologici, l’autorizzazione puo` essere rilasciata a
persone fisiche e a persone giuridiche. Alle persone fisiche non puo`
essere rilasciata piu` di una autorizzazione. L’autorizzazione
al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per
le librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende, qualora richiesta,
anche l’autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e
periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei
piani comunali di cui al presente articolo. I
piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita, o la loro
riformulazione in base al presente articolo, devono essere adottati entro
un anno dalla entrata in vigore della presente legge. In
assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune, di una
frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano
punti di rivendita, il sindaco e` tenuto a rilasciare l’autorizzazione
per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al
settimo comma del presente articolo. È parimenti dovuta
l’autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti
fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso
piu` breve, di 400 metri. In
caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di
impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi
devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la
vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non e`
adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono
provvedere direttamente. Non
e` necessaria alcuna autorizzazione: a)
per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita`
religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni
specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito,
sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di
propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi
delle societa` editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da
esse editi; b)
per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle
edicole; c)
per la consegna, porta a porta e per la vendita ambulante da parte
degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non si
avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni
relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 49, terzo comma,
lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Sui compensi corrisposti
per tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta
di cui all’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con
l’aliquota minima della tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti
di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di
attivita` non superiore a tre; d)
per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un
servizio ai clienti. d-bis)
per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e
periodici da effettuare in predeterminati esercizi commerciali secondo i
criteri e con le modalita` che seguono: 1)
la sperimentazione ha la finalita` di acquisire elementi
conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana
e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle
rivendite fisse autorizzate; 2)
la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi e viene effettuata
in tutto il territorio nazionale; 3)
la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di
monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite
minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture
di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di
superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e dagli esercizi adibiti
prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite
minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a prevalente
specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di
sperimentazione, attivita` di vendita delle riviste di identica
specializzazione; 4)
la vendita dei prodotti editoriali puo` anche essere limitata ai
soli quotidiani o ai soli periodici; nell’ambito della tipologia
prescelta deve essere assicurata parita` di trattamento alle testate;
l’obbligo della parita` di trattamento non si applica alle pubblicazioni
pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione; 5)
il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non puo` subire
variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita; 6)
le condizioni economiche e le modalita` commerciali di cessione
delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai
rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi
che effettuano la rivendita; le testate poste in ven dita a titolo di
sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di
vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti
dall’editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita
esclusivi; 7)
gli esercizi che partecipano alla sperimenta zione devono prevedere
un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato
rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione
devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio; 8)
i comuni devono escludere dalla sperimenta zione gli esercizi che
non rispettano le disposizioni che disciplinano la sperimentazione. I
soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici dal
presente articolo sono tenuti ad assicurare parita` di trattamento alle
diverse testate (Articolo cosi` sostituito dall’art. 7, L.
25 febbraio 1987, n. 67. Successivamente, la
l. 13 aprile 1999 n. 108 ha aggiunto l’ultima lettera) 15.
Diffusione di giornali nelle scuole In
ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti a
disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonche´ un locale per
la loro lettura. Il
Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le norme per
l’attuazione di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando
comunque criteri di imparzialita`. (V.
D.M. 10 febbraio 1982, recante norme per l’attuazione dell’art. 15
della L. 5 agosto 1981, n. 416) 16.
Distribuzione. Le
imprese di distribuzione devono garantire, a parita` di condizioni
rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il
servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne
facciano richiesta. Per
ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di
cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la
distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di
sostegno. 17.
Prezzo dei giornali quotidiani. Il
Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una
volta all’anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il
prezzo dei giornali quotidiani. Le
imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1° gennaio 1986
non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del
Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo comma,
adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate
dall’entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1987,
perdono il diritto alle provvidenze di cui all’articolo 22 e successive
modifiche, salvo che abbiano adottato o adottino un prezzo non superiore
al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non piu` di un giorno
alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per
cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per
testate che contengono in media non piu` di sedici pagine rapportate al
formato di centimetri 43 per 59(1). A
partire dal 1° gennaio 1988 il prezzo del giornale e` libero. (Comma
cosi` sostituito dall’art. 15,
L. 25 febbraio 1987, n. 67) 18.
Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie
di stampa. Sono
soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48
gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno
alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno. Per
le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da
almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno,
l’adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti
dall’articolo 11 e` condizione per accedere alle provvidenze previste
dalla presente legge. Sono
soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di
quelli previsti dall’articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa
aventi i requisiti di cui al secondo comma dell’articolo 27 nonche´ le
agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27 (Il
quarto e il quinto comma sono stati abrogati dall’art. 1, comma 46, D.L.
23 ottobre 1996, n. 545) L’adempimento
degli obblighi stabiliti dal presente articolo e` condizione per
l’accesso alle provvidenze previste dalla presente legge. 19.
Esclusioni dall’applicazione della normativa. I
quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonche´
le riviste con periodicita` mensile o che pubblichino meno di dodici
numeri all’anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente
legge. Per
le testate di cui al comma precedente, l’adempimento da parte degli
editori degli obblighi stabiliti dall’articolo 11 e` condizione per
accedere alle provvidenze previste dalla presente legge. Dopo
il primo anno dall’entrata in vigore della presente legge le provvidenze
previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con
il versamento dei contributi previdenziali. 20.
Organi di partiti, sindacati e comunita` religiose. I
giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita
menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti
o comunita` religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti
dall’articolo 5. 21.
Inosservanza dell’obbligo di iscrizione o comunicazione. L’inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell’editoria a provvedere, determina l’immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo (Comma cosi` sostituito dall’art. 9, L. 30 aprile 1983, n. 137) Qualora
la inosservanza sia commessa dall’imprenditore esercente una
concessionaria di pubblicita`, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire. (Per l’interpretazione autentica del presente articolo 21, vedi l’art. 32, L. 25 febbraio 1987, n. 67) TITOLO
II Provvidenze
per l’editoria. 22.
Contributi sul prezzo della carta da quotidiani. Per
il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 sono corrisposti, alle
imprese editrici di giornali quotidiani, contributi nella seguente misura,
per ciascuna testata: a)
lire 48 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di
tiratura media giornaliera; b)
lire 44 per copia stampata per le quote delle tirature medie
giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila; c)
lire 29 per copia stampata per le quote delle tirature medie
giornaliere comprese tra centomila e duecentomila; d)
lire 24 per copia stampata per le quote delle tirature medie
giornaliere eccedenti le duecentomila. Tali
contributi sono proporzionalmente ridotti, proporzionalmente al relativo
scaglione di tirature, nel caso di testate il cui numero medio di pagine
per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a
cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino
a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a
duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere
eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene
riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59 (Comma cosi`
modificato dall’art. 9, L. 30 aprile 1983, n. 137). I
contributi di cui al primo comma sono ridotti di una percentuale pari ad
un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio. Le
tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le
percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con
riferimento a periodi semestrali. I
contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici per cento per
le testate edite dalle cooperative di cui all’articolo 6, nonche´ per i
giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena
e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente
in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l’aumento
del contributo e` limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua
non italiana. I
contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in
vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e di cui siano stati
pubblicati almeno centotrenta numeri per semestre, salvo casi di forza
maggiore. Spettano altresi` alle pubblicazioni di nuova edizione. A queste
ultime i contributi sono corrisposti al termine del primo semestre dalla
data di inizio della pubblicazione, a condizione che nel semestre siano
stati editi non meno di centotrenta numeri. I
contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati in
misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata
dall’Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi
al consumo verificatasi nell’anno precedente. Per
i fini di cui al precedente articolo, le tirature medie, il numero delle
pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati
dall’editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno,
le tirature ed il numero di pagine per copia, nonche´ la percentuale
dello spazio pubblicitario, e i dati relativi agli acquisti e ai consumi
di carta, con le copie delle relative fatture. Con
decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al
presente articolo sono cosi` erogati: 1)
dopo l’accertamento della tiratura delle singole testate e della
esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla
scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene
erogato l’80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature
accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla
impresa; 2)
dopo l’accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario
delle singole testate viene erogato il saldo. Con
decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell’editore
circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non
rispondente al vero, la testata e` esclusa dalle provvidenze previste dal
presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di
contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate,
la testata e` esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma
del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per
l’anno successivo (L’art. 7, L. 10 gennaio 1985, n. 1 ha aggiunto
un comma dopo l’ottavo e sostituito l’originario nono comma). 23.
Condizioni per la concessione delle integrazioni. I
contributi di cui all’articolo precedente sono corrisposti a condizione
che venga utilizzata, da parte di ciascuna azienda editoriale, carta di
produzione comunitaria in misura non inferiore al settanta per cento del
consumo complessivo nel biennio 1981-1982, al sessanta per cento nel
biennio 1983-1984, al cinquanta per cento nell’anno 1985. Il
prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo standard di 48,8 grammi
al metro quadrato e` determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi
sulla base dei costi globali di produzione comunque non superando di oltre
il sette per cento la media dei prezzi praticati per lo stesso tipo di
carta sui mercati della Comunita` economica europea. 24.
Contributi ai periodici. Per
il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e` autorizzata la
corresponsione, alle imprese editrici di giornali periodici, di contributi
in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa. I
contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti misure: a)
lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata, fino
ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile; b)
lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo
mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali; c)
lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo
mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali. I
contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in
misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nell’anno
precedente. Per
i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all’articolo 6 i
suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento. Sono
ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta
direttamente fatturati da fornitori agli editori, i giornali periodici al
cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della commissione
tecnica di cui all’articolo 54, carattere politico, sindacale,
religioso, economico, sportivo o culturale. Ai
benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in
regola con gli adempimenti di cui all’articolo 11. Dal
computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi
di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie. Con
decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al
presente articolo sono cosi` erogati: 1)
dopo l’accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa
delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti
dalla legge, vengono erogati i due terzi dell’importo calcolato tenendo
presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie
dichiarate dall’impresa editrice; 2)
dopo l’accertamento del numero delle pagine pubblicitarie
stampate viene erogato il saldo La
percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste e`
dichiarata dall’editore interessato, relativamente al periodo,
semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. L’impresa perde
il diritto al saldo di cui al n. 2) del precedente comma qualora risulti
non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di
contenuto pubblicitario. In tal caso l’impresa incorre nella ulteriore
riduzione del venti per cento sull’intero contributo spettante per
l’anno successivo.(Gli attuali commi ottavo e nono cosi`
sostituiscono l’originario ottavo comma per effetto dell’art. 8, L. 10
gennaio 1985, n. 1). 25.
Pubblicazioni di elevato valore culturale A
decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui
pagine pubblicitarie siano state nell’anno precedente inferiori al 50
per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano
riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il
quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi
contributi dell’ammontare complessivo di lire quattro miliardi in
ragione d’anno (Comma cosi` sostituito dall’art. 18, L.
25 febbraio 1987, n. 67). Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai
regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i
criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e`
istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per
l’ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di
ripartizione. (Per
la normativa di attuazione, v. D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254 - Regolamento
di attuazione dell’art. 25 della L. 5 agosto 1981, n. 416, relativo ai
contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale) 26.
Contributi per la stampa italiana all’estero A
decorrere dal 1° gennaio 1986 e` autorizzata la corresponsione
dell’importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d’anno, di
contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all’estero
e di pubblicazioni con periodicita` almeno trimestrale edite in Italia e
diffuse prevalentemente all’estero (Comma cosi` sostituito
dall’art. 19, L. 25
febbraio 1987, n. 67). La
misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui
al primo comma e` determinata tenendo conto della loro diffusione presso i
lavoratori italiani all’estero, della loro natura e consistenza
informativa, nonche´ del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani
e dei problemi del lavoro italiano all’estero. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi
regolamenti, sono definiti i criteri e le modalita` per la concessione dei
contributi di cui al primo comma ed e` istituita una commissione
incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai
contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione. Sono
abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la
stampa di giornali italiani pubblicati all’estero. (Ultimo
comma abrogato dall’art. 19, legge 25 febbraio 1987, n. 67) (Per
la normativa di attuazione, v. D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48 - Norme di
attuazione dell’art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, in
materia di contributi per la stampa italiana all’estero. V. anche
D.P.C.M. 20 marzo 1987 - Contributo per la stampa italiana all’estero). 27.
Contributi alle agenzie di stampa. Per
il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e` autorizzata la
corresponsione di contributi per l’importo complessivo di lire quattro
miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a
diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente
da almeno tre anni. Ai
sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le
agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in
concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro
dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu` di dieci
giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e piu` di quindici
poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al
giorno. Le
agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese
manifatturiere ai sensi dell’art. 1, D.L. 7 febbraio 1977, n. 15,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 1977, n. 102,
dell’art. 1, L. 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall’art.
2, L. 5 agosto 1978, n. 502, degli artt. 1 e 2, D.L. 6 luglio 1978, n.
353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata L. 5 agosto
1978, n. 502, dell’art. 1, D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 e dell’art. 1,
L. 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti. L’erogazione
dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale e` effettuata
ripartendo un terzo dell’importo complessivo in parti uguali tra gli
aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei
giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e
delle ore di trasmissione. Per
il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e` autorizzata la
corresponsione di contributi dell’importo complessivo di lire 500
milioni, in ragione d’anno, alle agenzie di stampa che, non essendo
provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie
dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del
contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente
contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la
testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con
la qualifica "agenzia di informazioni per la stampa" o analoga,
da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con
cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata cosi` come
sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno
duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie
nell’anno precedente. L’erogazione
di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo e`
effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi
diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300
milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto: a)
del numero dei collegamenti per telescriventi ed altri analoghi; b)
dell’eventuale emissione di piu` bollettini giornalieri; c)
del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo. Con
le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i
criteri per l’erogazione dei contributi di cui al presente articolo. Nessuna
agenzia di stampa puo` comunque ricevere un contributo globale che superi
il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale
e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultino
eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti
commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli
anni successivi per l’incremento degli stanziamenti in favore delle
agenzie di stampa. 28.
Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti. A
far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi
per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all’articolo 11
limitatamente alle linee delle testate con periodicita` effettiva di
almeno nove numeri all’anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta
per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla
stampa relativamente ai servizi di cui all’articolo 294 del testo unico
approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata
richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni,
tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti,
mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o
diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali (Comma cosi`
modificato dall’art. 55, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449). La
stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in
uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica,
telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza
delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea,
telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonche´
alle tariffe telex e telegrafiche. [Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni e` autorizzato a praticare in favore delle imprese di
cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe
periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe
ai fini dell’applicazione della tariffa ridotta prevista dall’articolo
56, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, non puo` essere fatta in base ad elementi diversi da quello della
periodicita` della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera c), della L. 25 febbraio 1987, n. 67,
che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento
postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto
l’accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente
comma sono comunicati al Garante dell’editoria, che ne riferisce al
Parlamento nell’ambito della relazione semestrale] (Comma cosi`
sostituito dall’art. 3, D.L. 2 marzo 1989, n. 65. Successivamente,
l’art. 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155 ha abrogato il secondo e il terzo
periodo del presente comma secondo). Le
riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto
applicabili, al servizio di spedizione delle rese. Le
riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e` autorizzato ad istituire
sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e
marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono
essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed
automobilistico. Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e` autorizzato, altresi`,
ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio
personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione
dell’Associazione della stampa estera in Italia un’idonea sede e
proprio personale. [Eventuali
adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali
quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui
all’articolo 11, possono essere disposti previo parere della commissione
tecnica di cui all’articolo 54] (Comma abrogato dall’art. 4, D.L. 22
maggio 1993, n. 155). Le
compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al
presente articolo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei confronti
delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da
queste alle rispettive societa` concessionarie in conseguenza delle
suddette agevolazioni. L’importo delle compensazioni relative ai servizi
gestiti dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e`
stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da
eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi (L’ultimo
periodo è stato aggiunto dall’art. 3, D.L. 2 marzo 1989, n. 65). Sono
escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le
stampe propagandistiche contenenti pubblicita` relativa alle vendite per
corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate
stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre 1976, n. 726, e
successive modificazioni. [29.
Programmi ammessi al finanziamento agevolato. È
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per i
contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui
finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana
e periodica secondo le modalita` e le condizioni stabilite nel presente
articolo e nei successivi. I
programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente
articolo devono contenere indicazioni analitiche su: 1)
la situazione patrimoniale dell’impresa; 2)
la descrizione particolareggiata degli interventi previsti
dall’impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di
ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo
con l’indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna
delle predette finalita`; 3)
i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere
l’obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere
finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre
agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di
raggiungere l’obiettivo suddetto. 30.
Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva. I
programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere
esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti: a)
l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento
e l’ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di
composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli
impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione
sonora, nonche´ l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di
immobili e l’acquisto del terreno (Lettera cosi` modificata dall’art.
10, L. 7 agosto
1990, n. 250); b)
introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati
sull’impiego di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per
renderli operativi; c)
riqualificazione del personale connessa con l’introduzione di
nuove tecnologie; d)
costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da
impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarita` e
continuita` di questa; e)
realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali,
anche nell’ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese
correnti connesse alla loro pubblicazione. I
finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese
editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali
periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all’articolo 27, alle
imprese la cui attivita` esclusiva o prevalente consiste nella stampa dei
giornali quotidiani e periodici (Comma cosi` sostituito dall’art. 20, L.
25 febbraio 1987, n. 6 |