Legge 5 Agosto 1981, n. 416

Legge 5 agosto 1981, n. 416 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria

 

TITOLO I

Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

 

1.        Titolarità delle imprese.

L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime. (Comma così modificato dall'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62)

Agli effetti della presente legge le societa` in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l’impresa e` costituita in forma di societa` per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita` limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa` in nome collettivo, in accomandita semplice o a societa` a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché dell’ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d’ufficio dell’impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Comma così modificato dall'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62)

Le azioni o quote di societa` editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all’entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla meta` di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell’articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

a)  sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell’editoria, la conoscenza della proprieta` — diretta o indiretta — di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le societa` per azioni quotate in borsa o gli enti morali che — direttamente o indirettamente — ne detengono la proprieta` o il controllo;

b)  sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della societa` che esercita la impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l’interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa` stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci;

c)  rimanga immutato l’assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l’ipotesi di cui al precedente quarto comma. (Comma aggiunto dall’art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137. La lettera c è stata successivamente aggiunta dall’art.1, legge 25 febbraio 1987, n. 67)

È vietata l’intestazione a societa` fiduciarie della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa` editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa` per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita` limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa` editrici stesse ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa` che direttamente o indirettamente controllino le societa` editrici di giornali quotidiani. (Comma cosi` sostituito dall’art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1 e successivamente dall'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62).

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell’editoria di cui all’articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all’articolo 11:

a)  le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche´ i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

b)  i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c)  qualora l’impresa sia costituita in forma societaria, l’elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l’entita` delle quote da essi possedute, nonche´ degli eventuali aventi diritto di intervenire all’assemblea che approva il bilancio della societa`, entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa (Lettera cosi` sostituita dall’art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1);

d)  nei casi in cui l’impresa e` costituita in forma di societa` per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita` limitata, l’elenco dei soci delle societa` alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa` che esercita l’impresa giornalistica o delle societa` che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche´ il numero delle azioni o l’entita` delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le societa` che controllano una societa` editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa` controllata ed al servizio dell’editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l’acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell’articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l’influenza dominante prevista dal primo comma dell’articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

a)  la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

b)  il coordinamento della gestione dell’impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

c)  una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

d)  l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

e)  l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche´ dei direttori delle testate edite (Lettera cosi` sostituita dall’art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1).

I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di societa` editrici di giornali quotidiani o periodici (Comma cosi` sostituito dall’art. 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67).

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all’articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l’intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l’intestazione stessa viene effettuata.

Quando una societa` a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa` editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell’editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell’art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle societa` alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa` alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa` che esercita l’impresa giornalistica o delle societa` che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l’elenco dei propri soci. (Comma cosi` sostituito dall’art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137).

[Le societa` per azioni di cui ai commi primo, secondo e terzo sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216] (Comma abrogato dall’art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le societa` a prevalente partecipazione statale, nonche´ quelle da esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all’attivita` dell’ente o della societa`.

A tutti gli effetti della presente legge e` considerata impresa editoriale anche l’impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.  

I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l’attività d’impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all’esercizio dell’impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. (Comma aggiunto dall'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62)

(Il testo dell’art. 2359 del codice civile, cosi` come modificato dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, Attuazione delle Direttive CEE n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della legge 26 marzo 1990, n. 69, e` il seguente:

Art. 2359. (Societa` controllate e societa` collegate). — Sono considerate societa` controllate:

1)  le societa` in cui un’altra societa` dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2)  le societa` in cui un’altra societa` dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3)  le societa` che sono sotto influenza dominante di un’altra societa` in virtu` di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa` controllate, a societa` fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le societa` sulle quali un’altra societa` esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria puo` essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa` ha azioni quotate in borsa)

 

2.        Trasferimento di azioni.

Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell’editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all’articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta` di societa` editrici di giornali quotidiani, che interessino piu` del dieci per cento del capitale sociale o della proprieta`. Tale limite e` ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta`, qualora il trasferimento riguardi azioni di societa` editrici di giornali quotidiani quotate in borsa. (Comma cosi` sostituito dall’art. 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67).

La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.

Nella comunicazione devono essere indicati l’oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell’avente causa, nonche´ il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu` soggetti collegati ai sensi dell’art. 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta` superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo (Comma cosi` sostituito dall’art. 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67).

Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra i soci di societa` titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l’accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si estendono altresi` al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprieta` delle societa` intestatarie di azioni o quote di societa` editrici di giornali quotidiani.

L’avente causa o, se si tratta di societa`, il legale rappresentante, nonche´ i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.

Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa` editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e` nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa` intestatarie di azioni o quote di societa` editrici nelle ipotesi in cui l’assetto della proprieta` che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo.

(Comma aggiunto dall’art. 2, L. 30 aprile 1983, n. 137, e poi cosi` sostituito dall’art. 2, L. 10 gennaio 1985, n. 1)

 

3.        Intestazione a societa` con azioni quotate in borsa.

Le societa` con azioni quotate in borsa che esercitano l’impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa` editrici di giornali quotidiani o di societa` intestatarie di azioni o quote di societa` editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell’applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell’articolo 1.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell’art. 1 l’intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli artt. 14 e 33 del codice civile e` parificata all’intestazione a persone fisiche.

Le societa` con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell’articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell’elenco degli aventi diritto al voto nell’assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu` del due per cento del capitale sociale (Comma così modificato dall’art.2, terzo comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67).

Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa` che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. (Comma sostituito prima dall’art. 3, L. 30 aprile 1983, n. 137 e poi dall’art. 3, L. 10 gennaio 1985, n. 1).

 

4.        Concentrazioni nella stampa quotidiana.

(Abrogato dall’art. 3, L. 25 febbraio 1987, n. 67).

 

5.        Cessazione di testata giornalistica.

Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell’editoria, e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta` dell’editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo articolo 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l’offerta all’editore e al servizio dell’editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora entro il medesimo termine all’editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni piu` vantaggiose, esse sono comunicate dall’editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle piu` vantaggiose, purche´ il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata e` ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita e` determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta` di un soggetto diverso dall’editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facolta` di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni gia` praticate con il precedente editore.

Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall’attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l’editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l’editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l’editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l’editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facolta` di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni gia` praticate con l’editore che ha sospeso le pubblicazioni.

Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all’articolo 6 hanno facolta` di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali gia` praticate con il precedente editore.

Se l’uso dei suddetti immobili ed impianti non e` regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell’acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, e` determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.

 

6.        Cooperative giornalistiche.

 Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le societa` cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall’articolo 6 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

Ai fini della presente legge si intendono altresi` per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell’articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall’articolo 5 della predetta L. 17 febbraio 1971, n. 127, tra una societa` cooperativa composta da giornalisti e una societa` cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell’impresa.

Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonche´ limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della presente legge, le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all’articolo precedente, con l’impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell’impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l’ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonche´ i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi (Comma cosi` sostituito dall’art. 4, L. 25 febbraio 1987, n. 67).

Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l’impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta (Comma cosi` sostituito dall’art. 4, L. 25 febbraio 1987, n. 67).

Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

Per l’adozione delle decisioni di cui all’articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l’assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalita` fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

L’assemblea dei giornalisti decide sull’acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione e` favorevole all’acquisto, l’assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita` necessarie per la costituzione della cooperativa e per l’acquisto della testata.

Nel caso in cui l’assemblea dei giornalisti decida l’acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una societa` cooperativa per partecipare alla gestione dell’impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l’assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita` necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.

 

7.        Bilanci delle imprese.

(Abrogato dall’art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545).

 

8.        Garante dell’attuazione della legge

[Al fine di consentire la continuita` dell’azione di vigilanza del Parlamento sull’attuazione della presente legge, e` istituito un organo di garanzia] (Abrogato dall’art.1, legge 31 luglio 1997, n. 249)

[Il Garante dell’attuazione della presente legge presenta per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell’editoria, alla quale e` allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonche´ dei dati di cui al primo comma dell’articolo 12; riferisce, sulle materie affidategli, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge (Comma abrogato dall’art. 6, L. 6 agosto 1990, n. 223)].

 

9.        Funzioni del Garante

Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve tramite il servizio dell’editoria di cui all’articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell’articolo 1, dai commi quinto e sesto dell’articolo 2, dai commi primo e secondo dell’articolo 5 e dal sesto comma dell’articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l’accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell’articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell’articolo 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

Il Garante da` inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell’articolo 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all’articolo 1, commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo, e all’articolo 2, commi primo, quinto e sesto.

Il Garante dell’attuazione della legge dell’editoria, nell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo` chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l’identita`, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa` editrici di quotidiani o periodici (Comma aggiunto dall’art. 5, L. 30 aprile 1983, n. 137).

Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo` chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l’effettiva titolarita` delle imprese editoriali e della proprieta` delle testate, nonche´ la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all’ottavo comma dell’articolo 1 (Comma cosi` sostituito dall’art. 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67).

Il Garante esercita altresi` dinanzi al giudice competente l’azione di nullita` degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge.

(L'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ha abrogato il presente articolo, nella parte in cui dispone rispettivamente l’obbligo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per l’editoria e la stampa di comunicare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l’espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sull’accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

10.    Servizio dell’editoria.

È istituito il servizio dell’editoria. Fino a quando non si provvede all’ordinamento previsto dall’articolo 95 della Costituzione, detto servizio costituisce, con il servizio dell’informazione e con l’ufficio della proprieta` letteraria, artistica e scientifica, la direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprieta` letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell’allegato II al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 sono integrati da un numero di posti pari a quelli previsti nel contingente stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1973, emanato a seguito del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 170. Il predetto contingente viene soppresso. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, L. 30 settembre 1978, n. 583.

La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma e` determinata aumentando nella misura del trenta per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II del D.P.R. 19 febbraio 1960, n. 212.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti delle qualifiche dirigenziali, nonche´ le dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale.

Alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvede in base alle norme di cui ai DD.PP.RR. 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077 tenuto conto della riserva di posti di cui all’art. 14, L. 11 luglio 1980, n. 312.

Il capo del servizio dell’editoria fa parte del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 10, primo comma, del D.P.R. 19 febbraio 1960, n. 212, e successive modificazioni (Comma aggiunto dall’art. 6, L. 30 aprile 1983, n. 137).

 

[11.    Registro nazionale della stampa

È istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta e` affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell’editoria. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di:

1)  giornali quotidiani;

2)  periodici o riviste, nei casi previsti dall’articolo 18;

3)  agenzie di stampa, nei casi previsti dall’articolo 18.

I soggetti di cui al secondo comma, all’atto della richiesta dell’iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare:

a)  una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell’impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprieta` della testata edita, nonche´ di chi esercita l’attivita` editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata;

b)  copia dell’atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell’assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali, in carica, nel caso in cui l’impresa proprietaria della testata o l’impresa editrice siano costituite in forma di societa`;

c)  una dichiarazione contenente l’elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l’indicazione del luogo di pubblicazione.

Sono altresi` soggette all’obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicita` sui giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicita` sui periodici di cui al primo e secondo comma dell’articolo 18. Queste, all’atto della richiesta dell’iscrizione, devono depositare:

a)  una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l’attivita` imprenditoriale;

b)  copia dell’atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell’assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l’imprenditore sia una societa`;

c)  una dichiarazione contenente l’elenco delle testate giornalistiche servite.

Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell’editoria, entro trenta giorni.

Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non richiedano l’iscrizione al registro nazionale della stampa, l’iscrizione stessa e` disposta d’ufficio dal servizio dell’editoria, che ne da` immediata comunicazione al Garante (Comma cosi` sostituito dall’art. 7, L. 30 aprile 1983, n. 137).

Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all’art. 5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, e periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all’art. 6 della stessa L. 8 febbraio 1948, n. 47.

Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell’art. 5 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell’editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell’art. 1 e di cui all’art. 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori della societa` titolari di azioni o quote di societa` editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, societa` editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l’elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell’editoria. (Comma cosi` sostituito dall’art. 4, L. 10 gennaio 1985, n. 1).

Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l’avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l’anno finanziario precedente.

L’iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall’art. 8, L. 6 giugno 1975, n. 172.

 

(Per la normativa di attuazione, v. D.P.C.M. 16 giugno 1980. Articolo abrogato, unitamente a tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l’organizzazione del Registro nazionale della stampa, dall’art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249)

 

12.    Imprese concessionarie di pubblicita`.

(Il primo comma e` stato abrogato dall’art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545)

Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita`, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l’esclusiva della pubblicita`, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicita` (Comma cosi` sostituito dall’art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1. Successivamente il comma 2 e` stato sostituito dall’art. 1, comma 34, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545).

Nessuna societa` concessionaria di pubblicita` puo` esercitare l’esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale.

La concessionaria di pubblicita` che, a norma dell’articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non puo` esercitare l’esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell’anno solare precedente (Comma cosi` sostituito dall’art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1. Successivamente il comma 2 e` stato sostituito dall’art. 1, comma 34, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545).

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicita` attraverso le quali si eserciti l’esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicita` sono tenute a comunicare al servizio dell’editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all’articolo 11, i dati relativi alla proprieta` ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell’articolo 1.

(Ultimo comma abrogato dall’art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1)

 

13.        Pubblicita` di amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita` su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicita` previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.

Per la pubblicita` delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione e` dovuta alla impresa concessionaria di pubblicita` avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica (Comma cosi` modificato dall’art. 8, L. 30 aprile 1983, n. 137).

La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinche´ la destinazione della pubblicita`, delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equita`, di obiettivita` e di economicita`.

La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicita` finalizzata all’informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche´ sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicita` tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.

Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall’obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti (Comma cosi` modificato dall’art. 8, L. 30 aprile 1983, n. 137).

Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo (Comma cosi` modificato dall’art. 8, L. 30 aprile 1983, n. 137).

 

14.        Autorizzazioni per la vendita.

Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l’economica gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell’esercizio delle funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri di cui al successivo comma.

Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono alle seguenti prescrizioni:

a)  deve essere prevista la consultazione delle associazioni piu` rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali piu` rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonche´ delle altre categorie che ne facciano richiesta;

b)  per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densita` della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entita` delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonche´ delle condizioni di accesso;

c)  per le zone turistiche, puo` essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;

d)  per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso;

e)  per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione alle precedenti lettere b), c) e d).

L’esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente puo` essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini fino al terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma e` vietato l’affidamento in gestione a terzi. L’affidamento in gestione e` consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell’eta` pensionabile.

Le autorizzazioni sono concesse con priorita` ai terzi cui e` stata affidata la rivendita.

Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformita` ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni.

L’autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici puo` essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l’autorizzazione puo` essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche. Alle persone fisiche non puo` essere rilasciata piu` di una autorizzazione.

L’autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende, qualora richiesta, anche l’autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui al presente articolo.

I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita, o la loro riformulazione in base al presente articolo, devono essere adottati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il sindaco e` tenuto a rilasciare l’autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al settimo comma del presente articolo. È parimenti dovuta l’autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso piu` breve, di 400 metri.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non e` adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Non e` necessaria alcuna autorizzazione:

a)  per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita` religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle societa` editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

b)  per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

c)  per la consegna, porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 49, terzo comma, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui all’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con l’aliquota minima della tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attivita` non superiore a tre;

d)  per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.

d-bis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuare in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalita` che seguono:

1)  la sperimentazione ha la finalita` di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate;

2)  la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi e viene effettuata in tutto il territorio nazionale;

3)  la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attivita` di vendita delle riviste di identica specializzazione;

4)  la vendita dei prodotti editoriali puo` anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell’ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parita` di trattamento alle testate; l’obbligo della parita` di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione;

5)  il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non puo` subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;

6)  le condizioni economiche e le modalita` commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in ven dita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall’editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;

7)  gli esercizi che partecipano alla sperimenta zione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio;

8)  i comuni devono escludere dalla sperimenta zione gli esercizi che non rispettano le disposizioni che disciplinano la sperimentazione.

I soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici dal presente articolo sono tenuti ad assicurare parita` di trattamento alle diverse testate (Articolo cosi` sostituito dall’art. 7, L. 25 febbraio 1987, n. 67. Successivamente, la l. 13 aprile 1999 n. 108 ha aggiunto l’ultima lettera)

 

15.        Diffusione di giornali nelle scuole

In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonche´ un locale per la loro lettura.

Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le norme per l’attuazione di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando comunque criteri di imparzialita`.

(V. D.M. 10 febbraio 1982, recante norme per l’attuazione dell’art. 15 della L. 5 agosto 1981, n. 416)

 

16.        Distribuzione.

Le imprese di distribuzione devono garantire, a parita` di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.

 

17.        Prezzo dei giornali quotidiani.

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all’anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.

Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1° gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall’entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all’articolo 22 e successive modifiche, salvo che abbiano adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non piu` di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per testate che contengono in media non piu` di sedici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59(1).

A partire dal 1° gennaio 1988 il prezzo del giornale e` libero. (Comma cosi` sostituito dall’art. 15, L. 25 febbraio 1987, n. 67)

 

18.        Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa.

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.

Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l’adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall’articolo 11 e` condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall’articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell’articolo 27 nonche´ le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27

(Il quarto e il quinto comma sono stati abrogati dall’art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545)

L’adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo e` condizione per l’accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

 

19.        Esclusioni dall’applicazione della normativa.

I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonche´ le riviste con periodicita` mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all’anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

Per le testate di cui al comma precedente, l’adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall’articolo 11 e` condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Dopo il primo anno dall’entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

 

20.        Organi di partiti, sindacati e comunita` religiose.

I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunita` religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall’articolo 5.

 

21.        Inosservanza dell’obbligo di iscrizione o comunicazione.

L’inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell’editoria a provvedere, determina l’immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo (Comma cosi` sostituito dall’art. 9, L. 30 aprile 1983, n. 137)

Qualora la inosservanza sia commessa dall’imprenditore esercente una concessionaria di pubblicita`, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.

(Per l’interpretazione autentica del presente articolo 21, vedi l’art. 32, L. 25 febbraio 1987, n. 67)

 

TITOLO II

Provvidenze per l’editoria.  

22.        Contributi sul prezzo della carta da quotidiani.

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:

a)  lire 48 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;

b)  lire 44 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;

c)  lire 29 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;

d)  lire 24 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila.

Tali contributi sono proporzionalmente ridotti, proporzionalmente al relativo scaglione di tirature, nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59 (Comma cosi` modificato dall’art. 9, L. 30 aprile 1983, n. 137).

I contributi di cui al primo comma sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.

Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.

I contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici per cento per le testate edite dalle cooperative di cui all’articolo 6, nonche´ per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l’aumento del contributo e` limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.

I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e di cui siano stati pubblicati almeno centotrenta numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Spettano altresi` alle pubblicazioni di nuova edizione. A queste ultime i contributi sono corrisposti al termine del primo semestre dalla data di inizio della pubblicazione, a condizione che nel semestre siano stati editi non meno di centotrenta numeri.

I contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall’Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente.

Per i fini di cui al precedente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall’editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonche´ la percentuale dello spazio pubblicitario, e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, con le copie delle relative fatture.

Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono cosi` erogati:

1)  dopo l’accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene erogato l’80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;

2)  dopo l’accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell’editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata e` esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata e` esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l’anno successivo (L’art. 7, L. 10 gennaio 1985, n. 1 ha aggiunto un comma dopo l’ottavo e sostituito l’originario nono comma).

 

23.        Condizioni per la concessione delle integrazioni.

I contributi di cui all’articolo precedente sono corrisposti a condizione che venga utilizzata, da parte di ciascuna azienda editoriale, carta di produzione comunitaria in misura non inferiore al settanta per cento del consumo complessivo nel biennio 1981-1982, al sessanta per cento nel biennio 1983-1984, al cinquanta per cento nell’anno 1985.

Il prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo standard di 48,8 grammi al metro quadrato e` determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi sulla base dei costi globali di produzione comunque non superando di oltre il sette per cento la media dei prezzi praticati per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunita` economica europea.

 

24.        Contributi ai periodici.

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e` autorizzata la corresponsione, alle imprese editrici di giornali periodici, di contributi in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa.

I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti misure:

a)  lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata, fino ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile;

b)  lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali;

c)  lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali.

I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente.

Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all’articolo 6 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento.

Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta direttamente fatturati da fornitori agli editori, i giornali periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della commissione tecnica di cui all’articolo 54, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale.

Ai benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 11.

Dal computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.

Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente articolo sono cosi` erogati:

1)  dopo l’accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, vengono erogati i due terzi dell’importo calcolato tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate dall’impresa editrice;

2)  dopo l’accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate viene erogato il saldo

La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste e` dichiarata dall’editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. L’impresa perde il diritto al saldo di cui al n. 2) del precedente comma qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di contenuto pubblicitario. In tal caso l’impresa incorre nella ulteriore riduzione del venti per cento sull’intero contributo spettante per l’anno successivo.(Gli attuali commi ottavo e nono cosi` sostituiscono l’originario ottavo comma per effetto dell’art. 8, L. 10 gennaio 1985, n. 1).

 

25.        Pubblicazioni di elevato valore culturale

A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell’anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell’ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d’anno (Comma cosi` sostituito dall’art. 18, L. 25 febbraio 1987, n. 67).

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e` istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l’ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

(Per la normativa di attuazione, v. D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254 - Regolamento di attuazione dell’art. 25 della L. 5 agosto 1981, n. 416, relativo ai contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale)

 

26.        Contributi per la stampa italiana all’estero

A decorrere dal 1° gennaio 1986 e` autorizzata la corresponsione dell’importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d’anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all’estero e di pubblicazioni con periodicita` almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero (Comma cosi` sostituito dall’art. 19, L. 25 febbraio 1987, n. 67).

La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma e` determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani all’estero, della loro natura e consistenza informativa, nonche´ del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all’estero.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono definiti i criteri e le modalita` per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e` istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all’estero.

(Ultimo comma abrogato dall’art. 19, legge 25 febbraio 1987, n. 67)

(Per la normativa di attuazione, v. D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48 - Norme di attuazione dell’art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all’estero. V. anche D.P.C.M. 20 marzo 1987 - Contributo per la stampa italiana all’estero).

 

27.        Contributi alle agenzie di stampa.

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e` autorizzata la corresponsione di contributi per l’importo complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.

Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu` di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e piu` di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell’art. 1, D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, dell’art. 1, L. 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall’art. 2, L. 5 agosto 1978, n. 502, degli artt. 1 e 2, D.L. 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata L. 5 agosto 1978, n. 502, dell’art. 1, D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 e dell’art. 1, L. 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

L’erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale e` effettuata ripartendo un terzo dell’importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione.

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e` autorizzata la corresponsione di contributi dell’importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d’anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica "agenzia di informazioni per la stampa" o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata cosi` come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell’anno precedente.

L’erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo e` effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:

a)  del numero dei collegamenti per telescriventi ed altri analoghi;

b)  dell’eventuale emissione di piu` bollettini giornalieri;

c)  del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.

Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Nessuna agenzia di stampa puo` comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultino eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l’incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.

 

28.        Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.

A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all’articolo 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicita` effettiva di almeno nove numeri all’anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all’articolo 294 del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali (Comma cosi` modificato dall’art. 55, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449).

La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonche´ alle tariffe telex e telegrafiche. [Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e` autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell’applicazione della tariffa ridotta prevista dall’articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non puo` essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicita` della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della L. 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l’accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell’editoria, che ne riferisce al Parlamento nell’ambito della relazione semestrale] (Comma cosi` sostituito dall’art. 3, D.L. 2 marzo 1989, n. 65. Successivamente, l’art. 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155 ha abrogato il secondo e il terzo periodo del presente comma secondo).

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e` autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e` autorizzato, altresi`, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione dell’Associazione della stampa estera in Italia un’idonea sede e proprio personale.

[Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all’articolo 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all’articolo 54] (Comma abrogato dall’art. 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155).

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive societa` concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L’importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e` stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi (L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 3, D.L. 2 marzo 1989, n. 65).

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicita` relativa alle vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

 

[29.        Programmi ammessi al finanziamento agevolato.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalita` e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi.

I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:

1)  la situazione patrimoniale dell’impresa;

2)  la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall’impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l’indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalita`;

3)  i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l’obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l’obiettivo suddetto.

 

30.        Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva.

I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti:

a)  l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora, nonche´ l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l’acquisto del terreno (Lettera cosi` modificata dall’art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250);

b)  introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull’impiego di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;

c)  riqualificazione del personale connessa con l’introduzione di nuove tecnologie;

d)  costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarita` e continuita` di questa;

e)  realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell’ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione.

I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all’articolo 27, alle imprese la cui attivita` esclusiva o prevalente consiste nella stampa dei giornali quotidiani e periodici (Comma cosi` sostituito dall’art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 6 7).